Ricongiungimento, deliberata la proroga per un anno


Ricongiungimento, deliberata la proroga per un anno
Didascalia: Ricongiungimento, deliberata la proroga per un anno

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 13 novembre 2019, ha deliberato di prorogare per un anno la validità del percorso del “Ricongiungimento”.

Da sottolineare, inoltre, che sono intervenuti degli importanti cambiamenti rispetto alla disciplina originaria: il corso telematico di 40 ore e il corso di 8 ore non hanno più carattere obbligatorio e, quindi, non rappresentano più una condizione necessaria per il completamento del percorso.

Il Consiglio Regionale effettua la verifica dei requisiti previsti e, in caso positivo, delibera l'iscrizione nel Registro dei Praticanti con decorrenza retroattiva di 18 mesi, consentendo quindi all'aspirante di partecipare all'esame. 

In virtù di tale proroga potranno presentare la domanda di iscrizione tutti i giornalisti pubblicisti che avranno maturato i requisiti entro il 31.12.2020.

Può richiedere il Ricongiungimento, al Consiglio dell'Ordine appartenenza, entro il 31 dicembre 2020, il pubblicista che, iscritto all'Elenco da almeno cinque anni, alla suddetta data: 

  1. abbia esercitato in maniera sistematica e prevalente attività giornalistica retribuita per almeno 36 mesi nel quinquennio precedente, di cui 1 8 nell'ultimo triennio;
  2. abbia raccolto documentazione attestante il/i rapporto/i professionale/i giornalistico/i esistente/i nel periodo di riferimento, compresa la documentazione fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi);
  3. consegni all'Ordine regionale, entro il 31 dicembre 2019, per ogni testata, una relazione dell'attività realizzata, comprendente scritti e/o fotografie e/o video e/o audio per giornali cartacei e/o on line, per radio e/o tv, lavoro di desk, comunicati per ufficio stampa avente caratteristiche professionali continuative, confermati sotto la propria responsabilità dal direttore o da un iscritto all'Ordine, giornalista professionista ovvero pubblicista, o accertati direttamente dall'Ordine regionale;
  4. svolga attività giornalistica e abbia una regolare posizione contributiva;
  5. attesti di vivere di giornalismo in via prevalente, dimostrando un reddito professionale   indicativamente equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo previsto per il praticante  con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.C.N.L.G.

Ad esito della verifica dei suddetti requisiti il Consiglio Regionale delibera l'iscrizione nel Registro dei praticanti con decorrenza retroattiva di 18 mesi, consentendo quindi all'aspirante di partecipare all'esame.